1. L'Agenzia è gestita da una consiglio di amministrazione composto da tredici
a) tre dal Ministro degli affari esteri, sentito il Viceministro per la cooperazione allo sviluppo;
b) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze;
c) uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
d) uno dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;
e) uno dall'Unione delle province d'Italia e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, di intesa tra loro;
f) uno dai rappresentanti delle università;
g) uno dagli enti di ricerca;
h) uno dalle associazioni delle organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 9, comma 3;
i) uno dalle organizzazioni sociali operanti nel settore dell'immigrazione;
l) uno dalle organizzazioni imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale;
m) uno dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale.
2. Il consiglio di amministrazione definisce e controlla la struttura operativa dell'Agenzia.
3. Il Consiglio dei ministri, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti in materia, nomina il presidente dell'Agenzia che ne assume la rappresentanza legale, ne assicura la corretta gestione e ne presiede il consiglio di amministrazione.