Art. 7.
(Organi dell'Agenzia).

      1. L'Agenzia è gestita da una consiglio di amministrazione composto da tredici

 

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membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica tra esperti di riconosciuta competenza ed esperienza sui problemi del sottosviluppo e della cooperazione internazionale e designati con le seguenti modalità:

          a) tre dal Ministro degli affari esteri, sentito il Viceministro per la cooperazione allo sviluppo;

          b) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze;

          c) uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

          d) uno dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

          e) uno dall'Unione delle province d'Italia e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, di intesa tra loro;

          f) uno dai rappresentanti delle università;

          g) uno dagli enti di ricerca;

          h) uno dalle associazioni delle organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 9, comma 3;

          i) uno dalle organizzazioni sociali operanti nel settore dell'immigrazione;

          l) uno dalle organizzazioni imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale;

          m) uno dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale.

      2. Il consiglio di amministrazione definisce e controlla la struttura operativa dell'Agenzia.
      3. Il Consiglio dei ministri, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti in materia, nomina il presidente dell'Agenzia che ne assume la rappresentanza legale, ne assicura la corretta gestione e ne presiede il consiglio di amministrazione.

 

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      4. Il presidente dell'Agenzia può essere chiamato in ogni momento a rispondere del proprio operato in Parlamento, che può altresì chiederne la revoca al Consiglio dei ministri.
      5. Il presidente e i membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.
      6. L'Agenzia è autorizzata a provvedere alle spese per la propria organizzazione e gestione utilizzando le risorse del Fondo unico fino ad una quota massima annua del 10 per cento del totale delle risorse del medesimo Fondo. L'entità di tale quota è approvata dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia.